Enti Bilaterali

Grazie alla CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro e all’OPN Italia Lavoro è possibile usufruire dei servizi offerti dai nostri Enti Bilaterali.

Cosa sono gli enti bilaterali?

Gli enti bilaterali nascono con la Legge 276/2003, più conosciuta come Legge Biagi. Si tratta di organismi paritetici costituiti da associazioni di datori di lavoro e rappresentanze delle aziende appartenenti allo stesso settore. Nello specifico, associazioni senza scopo di lucro che offrono diversi servizi ai propri iscritti, essi sono previsti dalla contrattazione collettiva che li disciplina. L’obiettivo di un ente bilaterale è favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro e il loro il finanziamento ricade sull’azienda come stabilito dal CCNL corrispondente.

Che servizi offrono?

Gli enti bilaterali promuovono corsi di formazione e iniziative aziendali, offrono convenzioni per accedere a servizi gratuiti o a prezzi scontati e organizzano eventi formativi di qualifica e aggiornamento professionale. Inoltre, si impegnano attivamente nel programmare momenti di studio e ricerca, oltre a svolgere attività mirate all’incremento dell’occupazione.

Versamento quote

Secondo l’articolo 12 della Legge Biagi, il datore di lavoro è tenuto a versare nel fondo dell’Ente bilaterale il 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Questi fondi bilaterali servono per offrire diversi servizi ai lavoratori.

In seguito ad alcuni abusi o meglio all’errato utilizzo dei meccanismi previsti dall’INPS, in alcune Regioni venivano applicate delle percentuali di molto superiori alla media toccando addirittura il 6% anziché la quota fissata dello 0,30%. Tale sistema andava a discapito dell’azienda che ignara versava più di quanto effettivamente stabilito per legge.

Alla luce di questa situazione, l’INPS ha provveduto a bloccare la sottoscrizione di nuove convenzioni ai nuovi Enti Bilaterali prevedendo che agli stessi non possa essere più attribuito il cosiddetto “Codice Uniemens”, senza però far perdere loro l’efficacia e senza pregiudicarne l’utilizzo.

Con la precedente procedura l’INPS Nazionale, che riscuoteva le quote attraverso il versamento con F24, era definito Ente di Terza Parte, ciò vuol dire che l’azienda ad oggi può comunque continuare a versare all’Ente Bilaterale lo 0,30% per gli stessi scopi, ma anziché con il “Codice Uniemens”, può effettuare direttamente il pagamento con bonifico all’Ente Bilaterale di riferimento. A tal proposito vengono indicati gli IBAN dei nostri Enti Bilaterali, i quali nascono dai CCNL così come previsto dalla normativa vigente.

In virtù di quanto già indicato, vi informiamo che le aziende da oggi possono versare ai nostri Enti Bilaterali la quota dello 0,30%  mediante bonifico e lo stesso Ente Bilaterale provvederà a stornare l’80% della quota alla sede territoriale.

Per maggiori informazioni potete contattare il numero 06/87671762

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