Il provvedimento di sospensione dell’attività potrà essere adottato non solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia proceduto alla sua materiale redazione ma anche dove il documento non è presente sul luogo di lavoro oggetto dell’ispezione.

In questo caso però, il provvedimento avrà decorrenza  dalle ore 12 del giorno  successivo e inoltre sarà possibile richiedere l’annullamento mostrando il documento che dovrà riportare una data certa, anteriore all’accesso ispettivo.

Si rammenta, infatti, che la previsione dell’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla “la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”. La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (Art. 29, comma 1 (eccetto aziende per le quali è previsto il solo arresto). Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.

Di seguito è possibile scaricare l’intera circolare 4/21 rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro .

CIRCOLARE 4.2021

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