Il 2020 è stato molto duro per tutti e per tutte le realtà lavorative in ogni settore e in ogni città italiana. In questi giorni stanno arrivando i vaccini dopo mille peripezie, dibattiti, polemiche di ogni genere e tipologia.

Non siamo qui per sottolineare la difficile situazione gestionale o dare informazioni e dati sul vaccino e se vaccinarsi o meno. In questo articolo il mio intento in qualità di Segretario Generale C.N.L. Nazionale ma prima ancora di tecnico della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di colui che collabora ed è al fianco di imprese e lavoratori per la lotta e la prevenzione agli infortuni sul lavoro nonché di tutela sono qui a porre delle riflessioni, degli spunti che sicuramente tutti noi del mestiere dobbiamo affrontare nelle nostre consulenze e valutazioni.

Da un articolo del quotidiano “IL TEMPO” del 29 dicembre 2020 mi colpisce il titolo, “se non ti vaccini ti licenzio. L’anatema di Ichino: è previsto dal codice civile.”

Partiamo proprio dal Codice Civile, andiamo al titolo II, capo I, sezione I, articolo 2087 “Tutela delle condizioni di lavoro. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Passando alla nostra Costituzione Italiana al titolo II, all’articolo 32 è riportato: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Ora entriamo nel nostro campo, andiamo nel Testo Unico della Sicurezza, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Cominciamo dal capo III, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, sezione I misure di tutela e obblighi. Dall’articolo 15, misure generali di tutela dove al comma 1, lett. c) l’eliminazione dei rischi e, ove non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; alla lettera e) la riduzione dei rischi alla fonte; lettera m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione.

All’articolo 18, obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente al comma1, lett. c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; lett. q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; lett. z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

A questo excursus di articoli e commi, ricordo il primo comma di un articolo che molto spesso viene sottovalutato, ovvero l’art. 20, obbligo dei lavoratori, dove al primo comma si legge, “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni […], mentre al comma 2, lett. a) i lavoratori devono in particolare, contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Come dobbiamo comportarci? Nella redazione dei nostri DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) quale indicazioni e prescrizioni dobbiamo inserire. Abbiamo sicuramente i vari protocolli e indicazioni dai vari decreti, circolari, dalle indicazioni INAIL ma alla fine di tutelare il lavoratore, il datore di lavoro, di garantire la sicurezza dell’intera realtà aziendale come dobbiamo comportarci? Sicuramente al momento non abbiamo alcuna legge che va oltre a quanto riportato sopra, ma se dobbiamo attenerci a quanto ci dice il testo della sicurezza, ovvero fare tutto il possibile affinché non ci sia un infortunio, se dobbiamo attenerci agli obblighi previsti dal Datore di lavoro, ovvero di prendere appropriati provvedimenti oppure di attenerci di ridurre i rischi alla fonte, siamo noi in qualità magari di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) a dover mettere delle indicazioni particolari sul vaccino? Come ci si relaziona con il medico competente, ancora non abbiamo indicazioni chiare sui protocolli sanitari.

Tutte domande che mi pongo e che mette in evidenza per dare vita a dei dibattiti, a delle proposte di tutti noi addetti ai lavori. Sicuramente non sarà una situazione facile ma di sicuro dovremo essere noi che in fase di analisi dei rischi e delle valutazioni con le varie prescrizioni a dover dare le giuste risposte e far sì che ogni lavoratore possa lavorare in condizioni di sicurezza, senza dover violare il rispetto della persona e al tempo stesso di garantire la massima tutela al Datore di lavoro.

Una posizione non facile e che speriamo presto ci vengano dare indicazioni in merito dalle Istituzioni alle quali sicuramente presenterò un chiarimento.

Arch Jr Wladymiro Wysocki
Segretario Generale C.N.L. Nazionale
Presidente CNL Territoriale Roma
Coordinatore OPN Roma

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