L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sul nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 sostituito dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021. Nello specifico, l’istituto si è espresso in riferimento ai casi in cui l’interruzione dell’attività potrebbe comportare conseguenze sui beni e la produzione, oltre che compromettere il regolare servizio pubblico.

L’attuale normativa prevede che il personale ispettivo non abbia potere di discrezionalità in merito, fatta eccezione per la possibilità di posticiparne gli effetti a meno che non venga riscontrato un grave rischio per la salute dei lavoratori, di terzi o per la pubblica incolumità.

Già con la circolare n. 3/2021 l’Ispettorato aveva fornito indicazioni sull’applicazione del provvedimento, sottolineando la necessità di valutare circostanze particolari che suggeriscano di non adottarlo. Nel caso in cui, infatti, la sospensione di un’attività metta in pericolo la sicurezza dei lavoratori o di terzi, non va adottata. Per esempio, se interessa la sospensione di uno scavo in presenza di una falda acquifera o in mezzo al traffico oppure per demolizioni già avviate in cui si tema il crollo della struttura. La valutazione rispetto all’adozione del provvedimento spetta al personale ispettivo e in caso di mancata adozione dovrà motivare la sua decisione ai sensi di legge, determinandone le ragioni giuridiche che hanno condotto a questa scelta. Tra le attività in cui è necessario considerare le circostanze rientrano la sospensione di un servizio pubblico, che va salvaguardato in assenza di valide alternative che tutelino i diritti dei cittadini; e la sospensione delle attività di allevamento di animali che potrebbe generare gravi conseguenze igieniche derivate dal mancato accudimento e i rischi per la salute pubblica.

In tutti quei casi in cui non esistano i presupposti per la mancata adozione della sospensione, ma possano derivare danni dalla stessa, bisogna valutare la possibilità di posticiparne gli effetti successivamente all’adozione del provvedimento. Questo secondo quanto enunciato dal comma 4 dell’art. 14, nel quale si specifica che la cessazione dell’attività lavorativa, nel senso di ciclo produttivo, non può essere attuata se causa gravi danni di natura economica e sempre che dal posticipo degli effetti del provvedimento non derivino rischi per la salute dei lavoratori, di terzi o per la pubblica incolumità.

Sia la mancata adozione del provvedimento sia la posticipazione dei suoi effetti devono avvenire nell’ambito della legalità e garantendo anche la sicurezza dei lavoratori in nero, impedendo loro di svolgere l’attività lavorativa fino a completa regolarizzazione.

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