Nella contrattualistica attuale del settore scolastico non è presente alcuna indicazione operativa che assicuri il pieno recepimento degli obblighi in materia di sicurezza nelle scuole. Le norme oggi in vigore si limitano a definire aspetti generali della formazione, senza prevedere un monte ore dedicato alla formazione sulla sicurezza dei lavoratori e degli addetti alle emergenze, nonostante tale obbligo sia esplicitamente richiesto dall’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Questo vuoto normativo rimane sostanzialmente ignorato, mentre l’attenzione continua a concentrarsi su un monte ore formativo complessivo già considerato insufficiente per le esigenze professionali. Rimane così del tutto trascurata una componente imprescindibile, che coinvolge direttamente la tutela del personale scolastico e degli stessi alunni.
Inoltre, si evidenzia l’incongruenza tra l’obbligo di programmare la formazione in orario di servizio e, in ogni caso, fuori dall’orario di insegnamento e la limitata disponibilità di ore che le scuole possono destinare allo sviluppo e all’arricchimento della professionalità del personale. Se già le attuali 80 ore dedicate alla formazione didattica/professionale appaiono insufficienti, risulta ancor più paradossale l’assenza di un monte ore aggiuntivo specificamente previsto per la formazione in materia di sicurezza. Allo stesso modo, si denuncia la carenza delle risorse finanziarie necessarie a garantire queste attività, spesso particolarmente onerose (come, ad esempio, la formazione antincendio o quella di primo soccorso).
Ancora una volta sosteniamo con forza la necessità di un maggiore coinvolgimento dei responsabili istituzionali; non possiamo assolutamente rassegnarci, ne va del futuro stesso della nostra società.
Il Presidente Nazionale Sicurezza Scolastica CNL
Arch. Filippo Fasulo
Nota (*)
Obblighi formativi art.37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: per la formazione generale iniziale 12 ore (4+8), quindi un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni; per l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 68 ore con aggiornamento di 20 ore ogni 5 anni, per il preposto 12 ore con aggiornamento di 8 ore ogni 2 anni. Per le squadre d’emergenza 12 ore per il primo soccorso con aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni (utilizzo defibrillatore aggiornamento biennale); per l’addetto antincendio 8/12 ore con aggiornamento ogni 5 anni.





