Il disegno di legge n.1532-bis, il cosiddetto DDL Lavoro, contenente disposizioni in materia è stato approvato alla Camera dei Deputati, e poi trasmesso al Senato.

Le principali novità contenute nel disegno di legge riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 1 DDL Lavoro), nello specifico ciò che riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori: visita medica preventiva, visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute, svolgimento di lavori in locali chiusi e sotterranei e l’individuazione dell’azienda sanitaria locale per i ricorsi contro i giudizi del medico competente.

Per quanto concerne il Lavoro subordinato e la cassa integrazione, contenuto nell’articolo art. 6, è stata introdotta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, ma dovrà comunicare all’INPS l’inizio della nuova attività con la perdita dell’integrazione salariale.

Una misura fortemente discussa, poi, è quella contenuta nell’articolo 19, che riguarda le dimissioni automatiche del lavoratore in caso di assenza ingiustificata: in un primo momento si era parlato di assenza superiore a 5 giorni, poi si è arrivati a oltre 15 giorni. Se l’ispettorato, su segnalazione del datore di lavoro, non fa le dovute verifiche, allora questo può considerare interrotto il rapporto. In ogni caso, spetta al lavoratore dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza.

Per ciò che attiene alla somministrazione a tempo determinato dei lavoratori, questa non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato attivi in azienda, al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti. Tuttavia, sono esclusi dai limiti i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con particolari caratteristiche o assunti per specifiche esigenze.

Per quanto riguarda il lavoro stagionale, viene introdotta una norma di interpretazione autentica: oltre agli stagionali, rientrano anche le attività organizzate per i periodi in cui l’attività lavorativa è più intensa.

Per il periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato, viene stabilito un giorno di prestazione ogni quindici giorni di calendario, a partire dall’inizio del rapporto di lavoro.

Un’altra novità riguarda il contratto ibrido a causa mista, si potrà assumere in parte con un contratto dipendente e in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, con il regime forfettario per il reddito autonomo.

Infine, le risorse destinate ogni anno all’apprendistato professionalizzante vengono estese a tutte le tipologie di apprendistato.

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