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	<title>CNL &#8211; Confederazione Nazionale Del Lavoro</title>
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	<title>CNL &#8211; Confederazione Nazionale Del Lavoro</title>
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	<item>
		<title>CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro confermata quale soggetto legittimato all&#8217;erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella Regione Sicilia e nella Regione Piemonte</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/cnl-confederazione-nazionale-del-lavoro-confermata-quale-soggetto-legittimato-allerogazione-della-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-nella-regione-sicilia-e-nella-regio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla Confederazione]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Nazionale del Lavoro CNL]]></category>
		<category><![CDATA[DASOE – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Macrosettori ATECO]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COMUNICATO UFFICIALE CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro confermata quale soggetto legittimato all&#8217;erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella Regione Sicilia e nella Regione Piemonte La CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro è lieta di informare tutti i propri Associati, gli Organismi Formativi, le Aziende convenzionate, i Professionisti e tutti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>COMUNICATO UFFICIALE</strong></p>
<p style="text-align: left"><strong>CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro confermata quale soggetto legittimato all&#8217;erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella Regione Sicilia e nella Regione Piemonte</strong></p>
<p style="text-align: justify">La CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro è lieta di informare tutti i propri Associati, gli Organismi Formativi, le Aziende convenzionate, i Professionisti e tutti i soggetti che collaborano con la nostra Organizzazione che è stata ufficialmente riconfermata dalla Regione Sicilia, quale Organizzazione Sindacale dei Datori di Lavoro legittimata all&#8217;erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i nove Macrosettori ATECO, ai sensi del D.A. n. 368/2026.</p>
<p style="text-align: justify">Tale riconoscimento costituisce un&#8217;ulteriore conferma dell&#8217;autorevolezza, della rappresentatività e della piena conformità della CNL rispetto ai requisiti previsti dalla normativa regionale vigente.</p>
<p style="text-align: justify">Il parere ufficiale rilasciato dal DASOE – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico è consultabile al seguente link:</p>
<p style="text-align: justify">Parere DASOE:</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/24853.pdf">https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/24853.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify">Desideriamo inoltre comunicare che la CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro mantiene altresì il proprio riconoscimento quale soggetto idoneo all&#8217;erogazione della formazione anche nella Regione Piemonte, risultando regolarmente presente nell&#8217;elenco ufficiale degli Enti e dei soggetti accreditati dalla Regione.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;iscrizione e la relativa conferma possono essere consultate al seguente link:</p>
<p style="text-align: justify">Elenco ufficiale Regione Piemonte:</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Elenco-Operatori-Accreditati-17-06-2026-1.pdf">https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Elenco-Operatori-Accreditati-17-06-2026-1.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify">Le predette conferme rappresentano un importante riconoscimento istituzionale del lavoro svolto dalla nostra Confederazione e rafforzano ulteriormente il ruolo che la CNL ricopre, da anni, nel panorama nazionale della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">La CNL continua infatti ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali, garantendo percorsi formativi progettati secondo i più elevati standard qualitativi e conformi agli Accordi Stato-Regioni e alla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify">Alla luce delle conferme ricevute, desideriamo ribadire che gli attestati rilasciati nell&#8217;ambito dei percorsi formativi erogati dalla CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, direttamente o attraverso la propria rete autorizzata di Organismi Formativi e Centri Convenzionati, sono emessi nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e risultano pienamente validi e conformi nelle Regioni Sicilia e Piemonte, nonché su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: justify">Questo importante risultato rappresenta la testimonianza concreta dell&#8217;impegno costante che la nostra Confederazione dedica alla tutela delle imprese, dei lavoratori e dei professionisti, offrendo servizi formativi qualificati, aggiornati e caratterizzati da elevati standard di affidabilità, trasparenza e qualità.</p>
<p style="text-align: justify">La CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro continuerà a investire nello sviluppo della formazione quale strumento fondamentale per la diffusione della cultura della prevenzione, della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, consolidando il proprio ruolo di riferimento a livello nazionale nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Ringraziamo tutti gli Associati, i Partner, gli Organismi Formativi e le Aziende che ogni giorno ripongono la propria fiducia nella nostra Organizzazione, contribuendo alla crescita della Confederazione e al raggiungimento di traguardi sempre più prestigiosi.</p>
<p><strong>La Presidenza Nazionale<br />
</strong><strong>CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lavoro su piattaforme digitali: il Governo approva il decreto che rafforza le tutele dei lavoratori</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/lavoro-su-piattaforme-digitali-il-governo-approva-il-decreto-che-rafforza-le-tutele-dei-lavoratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio dei Ministri]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legislativo piattaforme digitali]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva UE 2024/2831]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro digitale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lavoro su piattaforme digitali: il Governo approva il decreto che rafforza le tutele dei lavoratori Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/2831, introducendo una disciplina organica per il lavoro svolto tramite piattaforme digitali. Il provvedimento, adottato in attuazione della delega prevista dalla legge n. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Lavoro su piattaforme digitali: il Governo approva il decreto che rafforza le tutele dei lavoratori</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2024/2831, introducendo una disciplina organica per il lavoro svolto tramite piattaforme digitali. Il provvedimento, adottato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 91 del 13 giugno 2025, rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione del lavoro digitale e mira a garantire maggiori diritti e tutele ai lavoratori impiegati attraverso applicazioni e piattaforme online, indipendentemente dalla sede legale dell&#8217;operatore, purché l&#8217;attività sia svolta sul territorio italiano.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Presunzione di subordinazione estesa a tutti i lavoratori delle piattaforme</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tra le principali novità figura l&#8217;estensione della presunzione di subordinazione, già prevista per i rider, anche ad altre categorie di lavoratori delle piattaforme digitali. Il decreto individua gli elementi che consentono di qualificare il rapporto di lavoro come subordinato, come l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività da parte della piattaforma e il potere di impartire direttive sui tempi, sulle modalità e sui contenuti della prestazione, anche attraverso sistemi automatizzati. Le stesse garanzie vengono estese anche ai lavoratori che operano mediante intermediari.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Algoritmi e dati personali: nuove regole per la tutela della privacy</strong></p>
<p style="text-align: justify">Un capitolo centrale del provvedimento riguarda la gestione algoritmica del lavoro e la protezione dei dati personali. Vengono introdotti limiti stringenti all&#8217;utilizzo delle informazioni raccolte dalle piattaforme, con il divieto di trattare dati relativi allo stato emotivo o psicologico dei lavoratori, alle conversazioni private, all&#8217;esercizio dei diritti fondamentali, alle condizioni di salute, alle convinzioni personali, all&#8217;appartenenza sindacale o all&#8217;orientamento sessuale. Inoltre, sarà vietata la raccolta di dati quando il lavoratore non è impegnato nell&#8217;attività lavorativa o non si rende disponibile a svolgerla. Le piattaforme dovranno effettuare una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati e fornire informazioni trasparenti sui sistemi automatizzati utilizzati.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Supervisione umana obbligatoria e diritto al riesame</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il decreto introduce, inoltre, l&#8217;obbligo di supervisione umana dei sistemi algoritmici. Le decisioni che incidono in modo significativo sul rapporto di lavoro, come la sospensione dell&#8217;account, la cessazione della collaborazione o altre limitazioni dell&#8217;attività, potranno essere assunte esclusivamente da una persona fisica. Eventuali decisioni adottate esclusivamente da sistemi automatizzati saranno nulle. Ai lavoratori viene riconosciuto anche il diritto di ricevere una spiegazione riguardo alle decisioni automatizzate, di chiederne il riesame e, in caso di mancata correzione, di ottenere il risarcimento dei danni subiti.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Sicurezza, trasparenza e cooperazione tra autorità</strong></p>
<p style="text-align: justify">In aggiunta, il provvedimento prevede misure specifiche di prevenzione dei rischi derivanti dall&#8217;organizzazione algoritmica dell&#8217;attività, l&#8217;attivazione di canali di segnalazione contro violenze e molestie, maggiori obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e una più ampia trasparenza nei confronti delle autorità competenti. Il decreto disciplina infine la cooperazione tra le autorità nazionali e quelle degli altri Stati membri, anche attraverso l&#8217;Autorità europea del lavoro, introducendo tutele contro gli atti ritorsivi e un sistema sanzionatorio volto a garantire il rispetto delle nuove disposizioni.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Un passo avanti verso un lavoro digitale più equo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Con questo intervento normativo, l&#8217;Italia si prepara a recepire le nuove regole europee sul lavoro mediante piattaforme digitali, ponendo al centro la tutela dei lavoratori, la trasparenza degli algoritmi e un equilibrio più efficace tra innovazione tecnologica e diritti fondamentali nel mercato del lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">
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			</item>
		<item>
		<title>Buone vacanze dalla Confederazione Nazionale del Lavoro CNL</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/buone-vacanze-dalla-confederazione-nazionale-del-lavoro-cnl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla Confederazione]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Buone vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Nazionale del Lavoro CNL]]></category>
		<category><![CDATA[Estate 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ferragosto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;estate rappresenta un momento prezioso per concedersi il meritato riposo, dedicare tempo ai propri affetti e ritrovare nuove energie. Ci auguriamo che questi giorni possano offrirvi occasioni di serenità, benessere e condivisione, permettendovi di affrontare con rinnovato entusiasmo gli impegni professionali che vi attendono. Nel ringraziarvi per la fiducia e la collaborazione che ogni giorno [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;estate rappresenta un momento prezioso per concedersi il meritato riposo, dedicare tempo ai propri affetti e ritrovare nuove energie. Ci auguriamo che questi giorni possano offrirvi occasioni di serenità, benessere e condivisione, permettendovi di affrontare con rinnovato entusiasmo gli impegni professionali che vi attendono.</p>
<p>Nel ringraziarvi per la fiducia e la collaborazione che ogni giorno dimostrate nei confronti della <strong>Confederazione Nazionale del Lavoro CNL</strong>, confermiamo il nostro costante impegno a essere al vostro fianco, promuovendo servizi, tutela e opportunità a sostegno del mondo del lavoro e delle imprese.</p>
<p>Vi ricordiamo che le nostre sedi resteranno regolarmente operative per tutto il periodo estivo e saranno raggiungibili ai seguenti recapiti per garantirvi assistenza e supporto:</p>
<p><strong><u>Sede Roma:</u></strong><br />
Via Piave, 24 – 00187 Roma (RM)<br />
Tel. 0669343602</p>
<p><strong><u>Sede Milano:</u></strong><br />
Via N. Copernico, 59 – 20125 Milano (MI)<br />
Tel. 0249608659</p>
<p><strong><u>Sede Vibo Valentia:</u></strong><br />
Via P. de Maria, 9 – 89900 Vibo Valentia (VV)<br />
Tel.  0963371400</p>
<p>Buone Vacanze dalla Confederazione Nazionale del Lavoro CNL!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Transizione 5.0, avvio delle comunicazioni di conferma degli investimenti</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/transizione-5-0-avvio-delle-comunicazioni-di-conferma-degli-investimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[GSE]]></category>
		<category><![CDATA[Imprese italiane]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Piano transizione 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione digitale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Passo avanti per il Piano Transizione 5.0 con la firma del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): le imprese potranno, finalmente, inviare le comunicazioni di conferma degli investimenti. La funzionalità è disponibile attraverso la piattaforma del GSE, riservata alle aziende che hanno già ottenuto l&#8217;esito positivo della comunicazione preventiva. Le imprese interessate dovranno accedere all&#8217;Area Clienti del sito del GSE e compilare la comunicazione di conferma entro i termini previsti dalla normativa. Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confederazionecnl.it/transizione-5-0-avvio-delle-comunicazioni-di-conferma-degli-investimenti/">Transizione 5.0, avvio delle comunicazioni di conferma degli investimenti</a> proviene da <a href="https://www.confederazionecnl.it">CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Passo avanti per il <strong>Piano Transizione 5.0</strong> con la firma del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): le imprese potranno, finalmente, inviare le <strong>comunicazioni di conferma degli investimenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La funzionalità è disponibile attraverso la piattaforma del <strong>GSE</strong>, riservata alle aziende che hanno già ottenuto l&#8217;esito positivo della comunicazione preventiva.</p>
<p style="text-align: justify">Le imprese interessate dovranno accedere all&#8217;Area Clienti del sito del GSE e compilare la comunicazione di conferma entro i termini previsti dalla normativa. Il documento dovrà contenere:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>l&#8217;attestazione dell&#8217;avvenuto pagamento dell&#8217;ultima quota di acconto, pari almeno al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;</li>
<li>dati delle fatture riguardanti i costi ammissibili.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">La conferma potrà riguardare esclusivamente gli investimenti e gli importi già indicati nella comunicazione preventiva, senza possibilità di inserire beni o importi aggiuntivi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cos’è il Nuovo Piano Transizione 5.0</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tra le principali novità del <strong>Nuovo Piano Transizione 5.0 </strong>c&#8217;è l&#8217;introduzione dell&#8217;<strong>iperammortamento</strong>, misura che sostituisce i crediti d&#8217;imposta previsti dai precedenti Piani Transizione 4.0 e 5.0.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;agevolazione consiste in una <strong>maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili</strong>, valida esclusivamente ai fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Non si tratta quindi di un credito d&#8217;imposta compensabile tramite modello F24, ma di una riduzione dell&#8217;imponibile ai fini delle imposte sui redditi.</p>
<p style="text-align: justify">La misura interessa gli investimenti <strong>dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028</strong> e riguarda:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>beni materiali e immateriali nuovi destinati alla trasformazione digitale e tecnologica delle imprese, interconnessi ai sistemi aziendali;</li>
<li>impianti per l&#8217;autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all&#8217;autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo, nel rispetto dei limiti di fabbisogno energetico previsti dalla normativa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Possono accedere all’iniziativa tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni, indipendentemente da dimensione, settore economico, forma giuridica o regime fiscale adottato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confederazionecnl.it/transizione-5-0-avvio-delle-comunicazioni-di-conferma-degli-investimenti/">Transizione 5.0, avvio delle comunicazioni di conferma degli investimenti</a> proviene da <a href="https://www.confederazionecnl.it">CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Intesa tra CNL e CIU: Rinnovati altri due CCNL per i settori della Formazione e comparto Olistico</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/intesa-tra-cnl-e-ciu-rinnovati-altri-due-ccnl-per-i-settori-della-formazione-e-comparto-olistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla Confederazione]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL Settore Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[CCNL settore Olistico]]></category>
		<category><![CDATA[CIU Unionquadri Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali.]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Nazionale del Lavoro CNL]]></category>
		<category><![CDATA[Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COMUNICATO STAMPA Intesa tra CNL e CIU: Rinnovati altri due CCNL per i settori della Formazione e comparto Olistico Roma, 15 luglio 2026 – Prosegue il percorso di aggiornamento della contrattazione collettiva promosso dalla Confederazione Nazionale del Lavoro CNL e dalla CIU Unionquadri – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, che oggi hanno sottoscritto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confederazionecnl.it/intesa-tra-cnl-e-ciu-rinnovati-altri-due-ccnl-per-i-settori-della-formazione-e-comparto-olistico/">Intesa tra CNL e CIU: Rinnovati altri due CCNL per i settori della Formazione e comparto Olistico</a> proviene da <a href="https://www.confederazionecnl.it">CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>COMUNICATO STAMPA</strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Intesa tra CNL e CIU: Rinnovati altri due CCNL per i settori della Formazione e comparto Olistico</strong></p>
<p style="text-align: justify">Roma, 15 luglio 2026 – Prosegue il percorso di aggiornamento della contrattazione collettiva promosso dalla <strong>Confederazione Nazionale del Lavoro CNL</strong> e dalla <strong>CIU Unionquadri – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali</strong>, che oggi hanno sottoscritto il rinnovo di due Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro presso la sede nazionale della <strong>CIU</strong>, a Roma.</p>
<p style="text-align: justify">Alla firma dei CCNL hanno partecipato, per la <strong>Confederazione Nazionale del Lavoro CNL</strong>, il <strong>Presidente Michele Antonio Eramo</strong>, mentre per la <strong>CIU Unionquadri</strong>, parte sociale presente al CNEL, la <strong>Presidente Nazionale Gabriella Ancora</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">I rinnovi riguardano i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><strong>Per i dipendenti dei settori Formazione, Istruzione, Formazione Professionale e Asili Nido</strong>;</li>
<li><strong>Per i dipendenti di Enti, Aziende e Associazioni del Settore Olistico.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Il rinnovo dei due contratti rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di modernizzazione della disciplina del lavoro portato avanti dalle parti firmatarie, con l&#8217;obiettivo di fornire strumenti contrattuali in grado di rispondere all&#8217;evoluzione organizzativa dei comparti interessati.</p>
<p style="text-align: justify">Il settore della formazione, in particolare, continua a svolgere un ruolo strategico nello sviluppo delle competenze e del capitale umano del Paese, mentre il comparto olistico registra una crescente diffusione di attività professionali e organizzazioni che richiedono riferimenti contrattuali chiari, aggiornati e coerenti con le specificità delle professioni coinvolte.</p>
<p style="text-align: justify">“<em>La contrattazione collettiva deve continuare a essere un punto di riferimento per accompagnare i cambiamenti del mercato del lavoro, favorendo qualità dell&#8217;occupazione, certezza delle regole e valorizzazione delle competenze”</em>, ha dichiarato il <strong>Presidente della Confederazione Nazionale del Lavoro CNL, Michele Antonio Eramo.</strong> “<em>Con <strong>CIU Unionquadri</strong> continua un percorso di collaborazione fondato sul dialogo e sulla volontà di offrire risposte efficaci sia ai lavoratori sia alle realtà datoriali che scelgono i nostri contratti. Continueremo a investire nella qualità della contrattazione, nella rappresentanza e nell&#8217;innovazione, affinché i CCNL siano strumenti sempre più attuali e capaci di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo e dei servizi.”</em></p>
<p style="text-align: justify">La sottoscrizione conferma il comune impegno delle due organizzazioni nel promuovere CCNL dinamici, sostenibili e in grado di favorire la competitività delle aziende che li applicano.</p>
<p><strong>Confederazione Nazionale del Lavoro CNL</strong><br />
Sede Legale: Via Piave, 24 – 00187 Roma<br />
Tel. 0669343602<br />
e-mail: ufficiostampa@confederazionecnl.it<br />
www.confederazionecnl.it</p>
<p><strong>CIU Unionquadri</strong><br />
<strong>Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali</strong><br />
Sede: Piazza Delle Muse, 8, 00197 Roma<br />
Tel. 063611683<br />
email: segreteria@ciuonline.it<br />
www.ciuonline.it</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confederazionecnl.it/intesa-tra-cnl-e-ciu-rinnovati-altri-due-ccnl-per-i-settori-della-formazione-e-comparto-olistico/">Intesa tra CNL e CIU: Rinnovati altri due CCNL per i settori della Formazione e comparto Olistico</a> proviene da <a href="https://www.confederazionecnl.it">CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischio caldo 2026: tutte le Regioni in campo per la tutela dei lavoratori. Il quadro dei provvedimenti, regione per regione</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/rischio-caldo-2026-tutte-le-regioni-in-campo-per-la-tutela-dei-lavoratori-il-quadro-dei-provvedimenti-regione-per-regione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla Confederazione]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[art. 32 della Costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[art. 32 della Legge n. 833/1978]]></category>
		<category><![CDATA[Calore]]></category>
		<category><![CDATA[Centro studi CNL]]></category>
		<category><![CDATA[D.Lgs. 81/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinanze regionali anticaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Worklimate]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;ordinanza firmata dal Presidente della Regione Molise il 19 giugno 2026, il mosaico delle tutele contro il caldo estremo nei luoghi di lavoro si è completato: 18 Regioni hanno adottato un&#8217;ordinanza che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, mentre la Provincia autonoma di Trento [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con l&#8217;ordinanza firmata dal Presidente della Regione Molise il <strong>19 giugno 2026</strong>, il mosaico delle tutele contro il caldo estremo nei luoghi di lavoro si è completato: <strong>18 Regioni</strong> hanno adottato un&#8217;ordinanza che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole <strong>dalle ore 12:30 alle ore 16:00</strong>, mentre la Provincia autonoma di Trento e la Valle d&#8217;Aosta hanno scelto percorsi alternativi. Per la prima volta l&#8217;intero territorio nazionale risulta così presidiato, anche se con soluzioni che variano – talvolta in modo significativo – da territorio a territorio. È quanto emerge dall&#8217;analisi comparativa condotta dal <strong>Centro Studi CNL</strong> sui testi integrali dei provvedimenti regionali. In fondo all&#8217;articolo, l&#8217;elenco completo delle ordinanze con i testi integrali scaricabili, regione per regione.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Un modello nazionale ormai consolidato</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tutte le ordinanze condividono la stessa architettura giuridica: il potere di ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale previsto dall&#8217;<strong>art. 32 della Legge n. 833/1978</strong>, letto insieme all&#8217;<strong>art. 32 della Costituzione</strong> e al <strong>D.Lgs. 81/2008</strong> in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il riferimento tecnico costante sono le <strong>Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare</strong>, approvate dalla Conferenza delle Regioni il 19 giugno 2025 e riconfermate nella seduta dell&#8217;11 giugno 2026 proprio per promuovere comportamenti uniformi sul territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify">Lo strumento operativo è in tutti i casi la piattaforma <strong>Worklimate</strong> (INAIL-CNR): il divieto scatta esclusivamente nei giorni in cui la mappa del rischio riferita ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, ore 12:00, segnala un livello <strong>“ALTO”</strong>. Ovunque identici anche il nucleo settoriale minimo – agricoltura, florovivaismo e cantieri edili, cui la maggioranza delle Regioni aggiunge le cave – la deroga per gli interventi di pubblica utilità e la sanzione penale ex <strong>art. 650 c.p.</strong> per l&#8217;inosservanza. Rispetto agli anni scorsi, i testi 2026 sono in larga parte standardizzati: un progresso evidente rispetto alla frammentazione degli esordi, che rende il sistema più prevedibile anche per le imprese che operano in più Regioni.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Le differenze: tempi, scadenze e settori protetti</strong></p>
<p style="text-align: justify">È sul resto che i territori si differenziano. Sul piano temporale, tra la prima ordinanza (<strong>Lazio, 22 maggio</strong>) e l&#8217;ultima (<strong>Marche, 22 giugno</strong>) è trascorso un mese esatto: a parità di ondate di calore, un bracciante laziale era protetto dal 22 maggio, uno marchigiano solo dal 24 giugno. Anche le scadenze divergono: nove Regioni si fermano al <strong>31 agosto</strong>, sette arrivano al 15 settembre, la Lombardia al 23 settembre e la Calabria – unica – al <strong>30 settembre</strong>, scelta più coerente con l&#8217;allungamento della stagione calda.</p>
<p style="text-align: justify">Il terreno di maggiore divergenza è però l&#8217;ambito settoriale. All&#8217;estremo minimo, Campania, Umbria, Abruzzo, Liguria e Molise limitano il divieto ad agricoltura e cantieri edili. All&#8217;estremo opposto, <strong>Puglia e Basilicata</strong> adottano un campo di applicazione aperto a ogni attività esposta (la Puglia include espressamente serre, tunnel agricoli e ambienti indoor termicamente severi), le <strong>Marche</strong> estendono il divieto a tutte le attività esterne con esposizione prolungata – citando persino i cantieri navali – e la <strong>Calabria</strong> è l&#8217;unica a includere l&#8217;igiene ambientale e gli stabilimenti con ambienti confinati o privi di adeguata ventilazione, portando la tutela oltre il perimetro del lavoro all&#8217;aperto.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Rider e logistica: tre approcci diversi</strong></p>
<p style="text-align: justify">Emblematico il caso dei <strong>rider</strong> e della logistica, dove convivono tre modelli. Lazio, Piemonte, Sicilia e Puglia estendono il divieto orario anche alle consegne urbane con velocipedi o mezzi a due ruote. Emilia-Romagna e Marche non fermano l&#8217;attività ma impongono obblighi organizzativi alle piattaforme: il rischio calore deve entrare nei parametri di calcolo di tempi e distanze di consegna – l&#8217;Emilia-Romagna arriva a imporre l&#8217;intervento sull&#8217;algoritmo – senza penalizzazioni retributive o reputazionali per gli operatori. Nella maggior parte delle altre Regioni, invece, il comparto semplicemente non è menzionato: lo stesso rider è fermo nelle ore centrali a Roma, Torino, Palermo e Bari, lavora con tutele organizzative a Bologna e Ancona, e non è contemplato a Milano o Napoli.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Divieto assoluto o condizionato</strong></p>
<p style="text-align: justify">Una differenza giuridicamente rilevante riguarda la natura del divieto. In <strong>Toscana, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte</strong> il divieto è “condizionato”: opera solo qualora, nonostante le misure di prevenzione adottate, lo stress da calore comporti comunque rischi rilevanti per la salute. Una formulazione che rimette di fatto al datore di lavoro la valutazione sull&#8217;efficacia delle proprie misure, con margini interpretativi ampi in sede di vigilanza. Nelle altre Regioni il divieto è formulato in termini assoluti, mentre Emilia-Romagna e Marche seguono una via intermedia: divieto assoluto, ma con la possibilità per le imprese di sottrarsi al vincolo adottando misure che eliminino l&#8217;esposizione prolungata nella fascia critica (rimodulazione degli orari, turnazioni, lavorazioni all&#8217;ombra), con obbligo di comunicazione alle rappresentanze dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Le vie alternative: Trentino e Valle d&#8217;Aosta</strong></p>
<p style="text-align: justify">Fuori dal modello dell&#8217;ordinanza restano i due territori alpini. La <strong>Provincia autonoma di Trento</strong> ha approvato Linee di indirizzo provinciali concertate con le parti sociali: nessun divieto orario, ma criteri per la valutazione del rischio e l&#8217;aggiornamento del DVR, con un meccanismo di chiusura economico anziché precettivo – in caso di allerta per rischio elevato la sospensione dell&#8217;attività è giustificata e sostenuta dalla <strong>cassa integrazione per eventi di calore (CIGO)</strong>, secondo l&#8217;accordo Governo-parti sociali del luglio 2025. La <strong>Valle d&#8217;Aosta</strong> ha invece scelto un approccio esclusivamente socio-sanitario, con il monitoraggio proattivo di anziani e soggetti fragili, lasciando la protezione dei lavoratori al solo quadro nazionale ordinario. Anche qui, però, il parametro di riferimento resta lo stesso delle ordinanze: il livello di rischio misurato da Worklimate, ormai uniforme su tutto il territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Le ordinanze, regione per regione</strong></p>
<p style="text-align: justify">Di seguito l&#8217;elenco completo dei provvedimenti adottati per l&#8217;estate 2026. Cliccando su ciascuna Regione è possibile scaricare il testo integrale in formato PDF.</p>
<ul style="text-align: justify">
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/2026-06-11_ordinanza-n-1-del-9-06-2026-Abruzzo.pdf"><strong>Abruzzo</strong></a> – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 9 giugno 2026 (in vigore fino al 31 agosto)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Bollettino-28-del-16.06.2026-suppl.-ord-Basilicata.pdf"><strong>Basilicata</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 15 giugno 2026 (fino al 15 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Ordinanza_1_del_10-06-2026-2Calabria.pdf"><strong>Ca</strong><strong>labria</strong></a> – Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 10 giugno 2026 (fino al 30 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/ordinanza-n.-1-del_17.06.2026-Campania.pdf"><strong>Campania</strong></a> – Ordinanza del Presidente n. 1 del 17 giugno 2026 (efficace dal 21 giugno, fino al 31 agosto)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Testo_delibera_PPG202681-Emilia-Romagna.pdf"><strong>Emilia-Romagna</strong> </a>– Ordinanza del Presidente n. 72 del 3 giugno 2026 (fino al 15 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/20260615_Ordinanza_01_2026_SAL_dd_15_06_2026-Friuli-Venezia-Giulia.pdf"><strong>Friuli Venezia Giulia</strong></a> – Ordinanza n. 1/2026/SAL del 15 giugno 2026 (fino al 15 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Ordinanza-alte-temperature-2026-Lazio.pdf"><strong>Lazio</strong></a> – Ordinanza del Presidente della Regione n. Z00001 del 22 maggio 2026 (fino al 15 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/ordinanza_n._1_del_28_maggio_2026_per_motivi_di_igiene_e_sanita_pubblica_per_la_tutela_dal_rischio_calore-Liguria.pdf"><strong>Liguria</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 28 maggio 2026 (fino al 31 agosto)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Ordinanza-n.-484-del-9-giugno-2026-Lombardia.pdf"><strong>Lombardia</strong></a> – Ordinanza del Presidente n. 484 del 9 giugno 2026 (fino al 23 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/26174919121O__Oordinanzaacquarolicaldo-Marche.pdf"><strong>Marche</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 22 giugno 2026 (fino al 31 agosto, prorogabile)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Molise-ordinanza-anti-caldo.pdf"><strong>Molise</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 19 giugno 2026 (fino al 15 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/ordinanza_regione_piemonte_2026_anticaldo.pdf"><strong>Piemonte</strong></a> – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, atto n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026 (fino al 31 agosto)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/ORD_321_2026-Puglia.pdf"><strong>Puglia</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 321 del 29 maggio 2026 (fino al 15 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/ordinanza-presidenziale-n.-3-del-17.6.2026-Sardegna.pdf"><strong>Sardegna</strong> </a>– Ordinanza del Presidente n. 3 del 17 giugno 2026 (fino al 31 agosto)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/ORDINANZA-n-.-01-DISPOSIZIONI-ATTIVITA-LAVORATIVE-IN-ESPOSIZIONE-PROLUNGATA-AL-CALDO-Sicilia.pdf"><strong>Sicilia</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 12 giugno 2026 (fino al 31 agosto)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Ordinanza-del-Presidente-n.2-del-28-05-2026-Toscana.pdf"><strong>Toscana</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 28 maggio 2026 (fino al 31 agosto)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/ordinanza_caldo_regione_27.05.26-Umbria.pdf"><strong>Umbria</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 27 maggio 2026 (fino al 15 settembre)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/dettaglioAtto-Veneto.pdf"><strong>Veneto</strong> </a>– Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026 (fino al 31 agosto; estesa ad altre categorie di lavoratori con provvedimento del 1° luglio)</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Spinelli-La-tutela-della-salute-nei-luoghi-di-lavoro-sia-il-primo-valore-per-ogni-attivita-economica.pdf"><strong>Provincia autonoma di Trento</strong> </a>– Linee di indirizzo provinciali per la gestione dei rischi da esposizione al calore (giugno 2026): nessun divieto orario, prevenzione affidata alla valutazione dei rischi e alla CIGO per eventi di calore</li>
<li><a href="https://www.confederazionecnl.it/wp-content/uploads/2026/07/Piano-anti-caldo-2026-Valle-D_Aosta-2026.pdf"><strong>Valle d&#8217;Aosta</strong></a> – Piano regionale per le ondate di calore: tutela socio-sanitaria della popolazione fragile, nessun provvedimento specifico sul lavoro</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Verso una disciplina stabile e uniforme</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il quadro 2026 – osserva il Centro Studi CNL – segna una convergenza ormai matura sul modello “ordinanza Worklimate”, ma la tutela resta a <strong>geometria variabile</strong>: un mese di distanza tra la prima e l&#8217;ultima ordinanza, scadenze che oscillano tra il 31 agosto e il 30 settembre, settori protetti che cambiano al confine regionale, a fronte di un rischio climatico ormai misurato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. A ciò si aggiunge un apparato sanzionatorio – l&#8217;arresto fino a tre mesi o l&#8217;ammenda fino a 206 euro dell&#8217;art. 650 c.p. – di modesta efficacia deterrente rispetto alla gravità del bene protetto, salvo il cumulo con le più incisive sanzioni del D.Lgs. 81/2008, esplicitato dalla sola Emilia-Romagna.</p>
<p style="text-align: justify">La direzione, del resto, la indicano le stesse ordinanze, molte delle quali dichiarano di intervenire “nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale”: superare lo strumento emergenziale annuale a favore di una <strong>disciplina ordinaria e uniforme del rischio microclimatico</strong>, che integri il divieto orario con gli strumenti di sostegno al reddito (CIGO e CISOA per eventi meteo) e con obblighi organizzativi permanenti nella valutazione dei rischi. Le ordinanze più evolute di questa stagione – Puglia e Marche in particolare – anticipano già questo modello. Per le imprese, intanto, resta fondamentale consultare quotidianamente la piattaforma Worklimate, aggiornare la valutazione dei rischi e programmare le lavorazioni estive tenendo conto delle prescrizioni della propria Regione: i testi integrali dei provvedimenti sono disponibili ai link qui sopra.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confederazionecnl.it/rischio-caldo-2026-tutte-le-regioni-in-campo-per-la-tutela-dei-lavoratori-il-quadro-dei-provvedimenti-regione-per-regione/">Rischio caldo 2026: tutte le Regioni in campo per la tutela dei lavoratori. Il quadro dei provvedimenti, regione per regione</a> proviene da <a href="https://www.confederazionecnl.it">CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rapporto OCSE 2026, CNL: “Occorre sostenere le imprese per lo sviluppo del mondo del lavoro”</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/rapporto-ocse-2026-cnl-occorre-sostenere-le-imprese-per-lo-sviluppo-del-mondo-del-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla Confederazione]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Nazionale del Lavoro CNL]]></category>
		<category><![CDATA[Employment Outlook 2026]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Potere d'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Eramo]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto OCSE 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Italia continua a migliorare sul fronte dell&#8217;occupazione, ma i lavoratori vedono diminuire il proprio potere d&#8217;acquisto. È quanto emerge dall&#8217;Employment Outlook 2026 dell&#8217;OCSE, che evidenzia un mercato del lavoro in crescita ma ancora penalizzato dalla perdita dei salari reali. Secondo il rapporto, nel 2026 le retribuzioni reali diminuiranno dello 0,9%, con un lieve recupero previsto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confederazionecnl.it/rapporto-ocse-2026-cnl-occorre-sostenere-le-imprese-per-lo-sviluppo-del-mondo-del-lavoro/">Rapporto OCSE 2026, CNL: “Occorre sostenere le imprese per lo sviluppo del mondo del lavoro”</a> proviene da <a href="https://www.confederazionecnl.it">CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">L&#8217;Italia continua a migliorare sul fronte dell&#8217;occupazione, ma i lavoratori vedono diminuire il proprio potere d&#8217;acquisto. È quanto emerge dall&#8217;<strong>Employment Outlook 2026</strong> dell&#8217;OCSE, che evidenzia un mercato del lavoro in crescita ma ancora penalizzato dalla perdita dei salari reali.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo il rapporto, nel 2026 le retribuzioni reali diminuiranno dello <strong>0,9%</strong>, con un lieve recupero previsto solo nel 2027 (+0,2%). A incidere sono l&#8217;aumento dei prezzi dell&#8217;energia, un&#8217;inflazione stimata intorno al 3%, il rallentamento dei rinnovi contrattuali e una produttività che fatica a crescere.</p>
<p style="text-align: justify">Il dato più significativo riguarda il confronto con il 2021: i salari reali italiani risultano oggi inferiori del <strong>6,1%</strong>, il peggior risultato tra le principali economie dell&#8217;area OCSE. Una perdita che si traduce in una riduzione concreta del potere d&#8217;acquisto delle famiglie e della capacità di spesa.</p>
<p style="text-align: justify">Sul fronte occupazionale, invece, arrivano segnali positivi. La disoccupazione è scesa al <strong>5%</strong>, il livello più basso degli ultimi anni, mentre il tasso di occupazione ha raggiunto il record del <strong>62,8%</strong>. Tuttavia, l&#8217;Italia resta ancora distante dalla media OCSE del <strong>72,1%</strong>, con un divario di <strong>9,3 punti percentuali</strong>, soprattutto a causa della bassa partecipazione al lavoro di giovani e donne.</p>
<p style="text-align: justify">Il quadro delineato dall&#8217;OCSE evidenzia quindi una crescita quantitativa dell&#8217;occupazione che non si accompagna ancora a un miglioramento della qualità del lavoro e delle retribuzioni. Per rafforzare la competitività del Paese saranno necessari maggiori investimenti, produttività, innovazione e una contrattazione capace di sostenere sia imprese sia lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify">Il Presidente della <strong>Confederazione Nazionale del Lavoro CNL</strong>, <strong>Michele Antonio Eramo</strong>, commenta i dati OCSE sottolineando la necessità di accompagnare la crescita dell&#8217;occupazione con interventi strutturali:</p>
<p style="text-align: justify"><em>“I dati confermano che il mercato del lavoro italiano sta migliorando sotto il profilo occupazionale, ma la perdita del potere d&#8217;acquisto rappresenta una criticità che non può essere sottovalutata. È necessario sostenere le imprese con politiche che favoriscano investimenti, innovazione e produttività, creando le condizioni per una crescita stabile delle retribuzioni. Come Confederazione CNL riteniamo fondamentale rafforzare il dialogo tra Istituzioni e Parti Sociali, accelerare i rinnovi contrattuali e investire nella formazione delle competenze. Solo un sistema produttivo più competitivo potrà garantire lavoro di qualità, salari adeguati e uno sviluppo economico duraturo per il Paese.”</em></p>
<p style="text-align: justify">
<p>L'articolo <a href="https://www.confederazionecnl.it/rapporto-ocse-2026-cnl-occorre-sostenere-le-imprese-per-lo-sviluppo-del-mondo-del-lavoro/">Rapporto OCSE 2026, CNL: “Occorre sostenere le imprese per lo sviluppo del mondo del lavoro”</a> proviene da <a href="https://www.confederazionecnl.it">CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPN ITALIA LAVORO, CNL CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO ed EBAFOS: una nuova e importante alleanza per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/opn-italia-lavoro-cnl-confederazione-nazionale-del-lavoro-ed-ebafos-una-nuova-e-importante-alleanza-per-la-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla Confederazione]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[CNL – Confederazione Italiana del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[EBAFOS]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Macrosettori ATECO]]></category>
		<category><![CDATA[OPN Italia Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confederazionecnl.it/?p=6435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siamo lieti di comunicarvi la sottoscrizione di un importante Accordo Quadro tra OPN ITALIA LAVORO, CNL Confederazione Nazionale del Lavoro ed EBAFOS, finalizzato a rafforzare ulteriormente il sistema di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo continuità operativa, qualità dei percorsi formativi e massima tutela per tutti i [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Siamo lieti di comunicarvi la sottoscrizione di un importante <strong>Accordo Quadro tra OPN ITALIA LAVORO, CNL Confederazione Nazionale del Lavoro ed EBAFOS</strong>, finalizzato a rafforzare ulteriormente il sistema di erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo continuità operativa, qualità dei percorsi formativi e massima tutela per tutti i nostri associati.</p>
<p style="text-align: justify">Come noto, <strong>OPN ITALIA LAVORO</strong> è stato il primo Organismo Paritetico ad essere inserito nel <strong>Repertorio nazionale nel 2023 con il riconoscimento di tutti i macro-settori ATECO</strong>, confermando il proprio ruolo di riferimento nel panorama della sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Le recenti evoluzioni normative e gli aggiornamenti del Repertorio hanno generato una situazione che, a nostro avviso, presenta ancora elementi di criticità e disparità di trattamento tra gli enti operanti nel settore. Tali circostanze hanno portato <strong>OPN ITALIA LAVORO</strong> ad assumere un ruolo attivo nella tutela del sistema della bilateralità, partecipando tra i promotori della <strong>manifestazione nazionale tenutasi a Roma il 24 giugno 2026</strong>, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti degli Enti Bilaterali e degli Organismi Paritetici interessati dalle modifiche intervenute nel Repertorio.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, ogni sfida rappresenta anche un&#8217;opportunità di crescita. Da questa visione nasce l&#8217;accordo strategico con <strong>EBAFOS, OPN ITALIA LAVORO e CNL Confederazione Nazionale del Lavoro</strong>, una collaborazione che consolida ulteriormente la nostra struttura e rafforza il sistema formativo messo a disposizione degli associati.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>EBAFOS</strong>, Ente inserito nel Repertorio con n. 39 (DDG n. 138 del 17/12/2025), assumerà un ruolo centrale quale soggetto formatore all&#8217;interno degli attestati rilasciati tramite la piattaforma ESAFAD, contribuendo con la propria esperienza e competenza allo sviluppo di un modello formativo sempre più qualificato e autorevole. In tale contesto, il <strong>Dott. Eramo</strong> continuerà a svolgere un ruolo di primaria importanza nell&#8217;attuazione e nel coordinamento delle attività previste dall&#8217;accordo.</p>
<p style="text-align: justify">Parimenti, <strong>CNL Confederazione Nazionale del Lavoro</strong> rivestirà una funzione cardine all&#8217;interno del nuovo assetto organizzativo, mettendo a disposizione la propria rappresentatività e i requisiti previsti dall&#8217;<strong>Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025</strong>. La Confederazione, inoltre, continuerà a operare come soggetto firmatario degli attestati formativi, confermando la propria presenza e operatività anche in contesti territoriali strategici quali Piemonte e Sicilia.</p>
<p style="text-align: justify">Rimane fermo e immutato l&#8217;obiettivo che da sempre contraddistingue la nostra azione: proseguire con determinazione il percorso già intrapreso per il pieno riconoscimento di <strong>OPN ITALIA LAVORO</strong> all&#8217;interno del Repertorio in tutti i <strong>macro-settori ATECO</strong>, nelle sedi istituzionali e amministrative competenti, a tutela degli associati e dell&#8217;intero sistema della formazione e della sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Questo accordo rappresenta non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Una collaborazione costruita sulla competenza, sulla trasparenza e sulla volontà comune di offrire ai nostri associati il massimo livello di affidabilità, serenità operativa e opportunità di crescita professionale.</p>
<p style="text-align: justify">Continueremo a lavorare con impegno e responsabilità per garantire il miglior servizio possibile, consapevoli che i risultati più importanti si raggiungono attraverso la collaborazione tra realtà solide, competenti e orientate al futuro.</p>
<p style="text-align: justify">Ringraziamo tutti gli associati per la fiducia accordataci e confermiamo la nostra piena disponibilità a supportare il vostro lavoro quotidiano, con la certezza che insieme continueremo a raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi.</p>
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		<title>Bonus giovani 2026, fino a 500 euro al mese per il primo contratto a tempo indeterminato</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/bonus-giovani-2026-fino-a-500-euro-al-mese-per-il-primo-contratto-a-tempo-indeterminato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus giovani 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus giovani under 35]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto di lavoro a tempo indeterminato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;INPS ha pubblicato le prime indicazioni operative sul Bonus Giovani 2026, l&#8217;incentivo rivolto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori under 35 al loro primo contratto stabile attraverso la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato. L&#8217;agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a 500 euro [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">L&#8217;INPS ha pubblicato le prime indicazioni operative sul Bonus Giovani 2026, l&#8217;incentivo rivolto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori under 35 al loro primo contratto stabile attraverso la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato. L&#8217;agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a 500 euro al mese, riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Come funziona il Bonus giovani</strong></p>
<p style="text-align: justify">Il bonus, introdotto dal decreto Lavoro, consiste nell&#8217;esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi Inail. Il beneficio è riconosciuto per le trasformazioni dei contratti effettuate tra il <strong>1° agosto e il 31 dicembre 2026</strong>, con un limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. In caso di part-time, l&#8217;importo viene ridotto in proporzione all&#8217;orario di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Chi può beneficiare dell&#8217;incentivo</strong></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;agevolazione riguarda esclusivamente i giovani che, al momento della trasformazione del contratto, <strong>non abbiano ancora compiuto 35 anni</strong> e <strong>non abbiano mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</strong>. Restano escluse le nuove assunzioni: il bonus si applica solo alla stabilizzazione di rapporti di lavoro già esistenti.</p>
<p style="text-align: justify">Possono accedere all&#8217;incentivo i datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, il lavoro domestico, l&#8217;apprendistato, i contratti intermittenti e il personale dirigente.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Domanda e requisiti</strong></p>
<p style="text-align: justify">Per ottenere il Bonus giovani 2026, il datore di lavoro dovrà presentare domanda esclusivamente online attraverso il Portale delle Agevolazioni dell&#8217;Inps. Tra i requisiti richiesti figurano la regolarità contributiva (Durc), il rispetto della normativa sul lavoro e della sicurezza, l&#8217;applicazione dei contratti collettivi e l&#8217;incremento occupazionale netto rispetto ai dodici mesi precedenti.</p>
<p style="text-align: justify">Con questa misura il Governo punta a incentivare la stabilizzazione dei giovani lavoratori e a favorire la diffusione dei contratti a tempo indeterminato, sostenendo al tempo stesso le imprese attraverso un importante sgravio contributivo.</p>
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		<title>Attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Operatività sull&#8217;intero territorio nazionale</title>
		<link>https://www.confederazionecnl.it/attivita-formative-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-operativita-sullintero-territorio-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dalla Confederazione]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Confederazione Nazionale del Lavoro CNL]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Macrosettori ATECO]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività sul territorio nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[OPN Italia Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sicuressa sul lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COMUNICATO UFFICIALE CONGIUNTO OPN Italia Lavoro e CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro Oggetto: Attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Operatività sull&#8217;intero territorio nazionale OPN Italia Lavoro e CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, nell&#8217;ambito della consolidata collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center"><strong>COMUNICATO UFFICIALE CONGIUNTO</strong></h3>
<h4 style="text-align: center"><strong>OPN Italia Lavoro e CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro</strong></h4>
<p><strong>Oggetto: Attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Operatività sull&#8217;intero territorio nazionale</strong></p>
<p style="text-align: justify">OPN Italia Lavoro e CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, nell&#8217;ambito della consolidata collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intendono fornire ai propri associati, ai centri di formazione convenzionati, alle imprese e a tutti i soggetti interessati un chiarimento ufficiale in merito alla piena operatività delle attività formative erogate sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify">OPN Italia Lavoro opera quale soggetto formatore in quanto accreditato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è iscritto al Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici ai sensi del D.M. n. 171 dell&#8217;11 ottobre 2022, con iscrizione n. 12/2023.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro</strong> opera quale <strong>soggetto formatore</strong> ai sensi dell&#8217;<strong>Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025</strong>, Capitolo <strong>1.3 – &#8220;Altri soggetti&#8221;</strong>, punto <strong>3</strong>, che individua tra i soggetti legittimati all&#8217;erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro le associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente rappresentative sul piano nazionale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.</p>
<p style="text-align: justify">In particolare, CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro possiede i requisiti richiesti dall&#8217;Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, avendo:</p>
<ul style="text-align: justify">
<li>una presenza organizzativa con <strong>68 sedi</strong> distribuite nelle province del territorio nazionale, tra Nord, Centro e Sud, in numero superiore alla metà delle province italiane, come richiesto dall&#8217;Accordo Stato-Regioni;</li>
<li>una significativa consistenza numerica degli associati, quale indice della propria rappresentatività nazionale;</li>
<li>la sottoscrizione di <strong>30 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro</strong>, che assicurano la rappresentanza e l&#8217;operatività della Confederazione nei <strong>9 Macrosettori ATECO</strong> previsti dalla normativa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">In virtù di tali requisiti, CNL è pienamente legittimata a promuovere, organizzare ed erogare attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro su tutto il territorio nazionale, anche mediante enti, organismi, società e strutture convenzionate o formalmente incaricate.</p>
<p style="text-align: justify">Nell&#8217;ambito di tale assetto organizzativo, <strong>OPN Italia Lavoro e CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro operano in stretta sinergia</strong>, potendo avvalersi, per l&#8217;organizzazione e l&#8217;attuazione delle attività formative, di strutture organizzative, enti, società, organismi e soggetti convenzionati o autorizzati mediante specifici accordi, convenzioni o atti di incarico, con la puntuale attribuzione delle rispettive responsabilità organizzative, gestionali e didattiche.</p>
<p style="text-align: justify">Tutte le attività formative vengono svolte nel pieno rispetto del <strong>D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni</strong>, dell&#8217;<strong>Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025</strong> e di ogni ulteriore disposizione normativa e regolamentare applicabile.</p>
<p style="text-align: justify">Al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli associati, dei soggetti convenzionati e delle imprese, OPN Italia Lavoro e CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro ritengono opportuno fornire una precisazione in merito all&#8217;attuale iscrizione di OPN Italia Lavoro nel Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici.</p>
<p style="text-align: justify">A seguito dell&#8217;ultimo aggiornamento del Repertorio, OPN Italia Lavoro risulta attualmente iscritto con riferimento al solo <strong>Macrosettore Agricoltura</strong>. Ritenendo che tale aggiornamento non rappresenti integralmente la propria effettiva operatività e la propria struttura organizzativa, OPN Italia Lavoro ha già promosso ricorso <strong>al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter) N. <u>03354/2026</u> REG.PROV.CAU. N. <u>05723/2026</u> REG.RIC</strong>, finalizzato all&#8217;integrazione della propria iscrizione con riferimento a tutti i <strong>9 Macrosettori ATECO</strong>, in conformità alla normativa vigente, il <strong>Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 13 ottobre 2026.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tale circostanza <strong>non incide sulla legittimità, sulla regolarità e sulla validità delle attività formative svolte né sulla validità degli attestati rilasciati</strong>, poiché l&#8217;attività formativa viene realizzata nell&#8217;ambito della collaborazione istituzionale tra OPN Italia Lavoro e <strong>CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro</strong>, soggetto formatore espressamente individuato dall&#8217;Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e in possesso dei requisiti di rappresentatività nazionale previsti dalla medesima disciplina.</p>
<p style="text-align: justify">Essendo <strong>CNL parte costituente di OPN Italia Lavoro</strong>, la Confederazione garantisce la copertura dell&#8217;intero ambito dei <strong>9 Macrosettori ATECO</strong> attraverso la propria rappresentatività, la diffusione territoriale e i <strong>30 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti</strong>. Pertanto, la formazione progettata, organizzata ed erogata congiuntamente da OPN Italia Lavoro e CNL continua ad essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente, assicurando la piena efficacia e validità degli attestati emessi sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify">OPN Italia Lavoro e CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro confermano il proprio costante impegno a garantire ai centri di formazione convenzionati, alle imprese, ai lavoratori e a tutti gli associati un sistema formativo conforme alle disposizioni legislative, fondato su elevati standard qualitativi, trasparenza amministrativa e certezza giuridica.</p>
<p style="text-align: justify">La collaborazione tra OPN Italia Lavoro e CNL rappresenta un modello organizzativo consolidato che consente di assicurare continuità operativa, uniformità dei percorsi formativi e pieno rispetto del quadro normativo nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify">Il presente comunicato è diffuso per gli usi consentiti dalla legge e costituisce comunicazione ufficiale congiunta di <strong>OPN Italia Lavoro</strong> e <strong>CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">
<p>L'articolo <a href="https://www.confederazionecnl.it/attivita-formative-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-operativita-sullintero-territorio-nazionale/">Attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Operatività sull&#8217;intero territorio nazionale</a> proviene da <a href="https://www.confederazionecnl.it">CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</a>.</p>
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