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	<title>prevenzione incendi Archivi - CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</title>
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	<title>prevenzione incendi Archivi - CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</title>
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		<title>Prevenzione incendi, gli approcci secondo la normativa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 07:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le norme contenute nel codice di prevenzione incendi, contenuto nel Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, dettano le regole per gestire tali emergenze.  Le indicazioni vengono, però, approfondite e chiarite in un documento Inail che si sofferma su vari approcci. Ne possiamo distinguere due tipi: prescrittivo e prestazionale. Nel primo caso si assiste a un [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le norme contenute nel codice di prevenzione incendi, contenuto nel Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, dettano le regole per gestire tali emergenze.</p>
<p style="text-align: justify;"> Le indicazioni vengono, però, approfondite e chiarite in un documento Inail che si sofferma su vari approcci. Ne possiamo distinguere due tipi: prescrittivo e prestazionale. Nel primo caso si assiste a un ambiente progettato secondo i dettami della normativa, nell’altro, invece, si valuta scientificamente la possibile evoluzione dell’incendio e su tale base si prendono misure precauzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo sottolinea, inoltre, che pianificare una strategia di sicurezza antincendio significa mettere in atto soluzioni finalizzate al raggiungimento di determinati obiettivi, per esempio: sicurezza delle persone e tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la riduzione di tutte le possibili cause di incendio.</p>
<p style="text-align: justify;">Operazione direttamente precedente a questa è la valutazione del rischio di incendio che implica tutta una sua metodologia mediante l’individuazione dei pericoli scatenanti, presenti in azienda. Successivamente, il progettista, avendo contezza delle problematiche dell’ambiente, può elaborare le misure antincendio seguendo quanto dettato dal codice.</p>
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		<title>Prevenzione incendi, la valutazione dei rischi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 10:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DVR]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione incendi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’art. 28 del d.lgs. 81/2008 è contenuto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in cui sono compresi tutti i possibili rischi presenti sul luogo di lavoro per stabilire quelli relativi all’attività svolta e predisporre adeguate misure di protezione e prevenzione. Tale documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nell’art. 28 del d.lgs. 81/2008 è contenuto il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in cui sono compresi tutti i possibili rischi presenti sul luogo di lavoro per stabilire quelli relativi all’attività svolta e predisporre adeguate misure di protezione e prevenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente e spetta al datore prepararlo in seguito a una valutazione attenta. Il DVR viene redatto in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, ma prima va interpellato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il documento dovrà essere aggiornato periodicamente, in caso di cambiamenti riguardanti il processo produttivo o l’organizzazione del lavoro che possano influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori oppure in relazione a infortuni di una certa portata o in ottemperanza agli obblighi di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla valutazione dei rischi di incendio si sofferma un documento nato dalla collaborazione tra Inail e i Vigili del fuoco. Secondo questo testo fino all’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021, previsto per il 29 ottobre 2022, rimarrà valido quanto disposto dal DM 10 marzo 1998. In base a questa normativa, il datore di lavoro valuta il livello del rischio di incendio, e secondo a tale classificazione dispone misure preventive e protettive, organizza la manutenzione degli impianti antincendio e le misure gestionali. Infine, affida ad alcuni lavoratori il compito di far applicare le misure di prevenzione e assicura la formazione dei dipendenti in merito alle procedure di sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, la valutazione dei rischi di incendio e l’organizzazione della prevenzione dovrà essere predisposta tenendo conto dei criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.</p>
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