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	<title>DL 48/2023 Archivi - CNL - Confederazione Nazionale Del Lavoro</title>
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		<title>DECRETO LAVORO 2023, le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Stefania A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 13:12:05 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[DL 48/2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Lavoro 4 maggio 2023, n. 48, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio e recante misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è entrato in vigore il 5 maggio e verrà successivamente convertito in legge. Tra le principali novità introdotte dal DL 48/2023 rientrano l’istituzione di un Fondo per [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Decreto Lavoro 4 maggio 2023, n. 48, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio e recante misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è entrato in vigore il 5 maggio e verrà successivamente convertito in legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le principali novità introdotte dal DL 48/2023 rientrano l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni per le attività formative e disposizioni in materia di condivisione dei dati per il potenziamento dell’attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. In merito alle modifiche apportate dal DL 48/2023 al Testo Unico sulla Sicurezza sottolineiamo l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi, l’estensione di alcune misure di tutela previste nei cantieri per i lavoratori autonomi e l’obbligo di formazione specifica a cura del datore di lavoro per l’utilizzo di attrezzature di lavoro e le sanzioni in caso di inadempienza formativa.</p>
<p>Vediamo nello specifico le modifiche apportate:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Per la nomina del medico competente il nuovo DL prevede la modifica l’art. 18 comma 1 lettera a), specificando che datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all’art. 41.</li>
<li style="text-align: justify;">Con la modifica all’articolo 21, comma 1, lettera a), invece, lavoratori autonomi e componenti dell’impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV <em>(CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI)</em>: inoltre, le Opere provvisionali sono regolate dall’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali.</li>
<li style="text-align: justify;">In merito a tutti gli obblighi del medico competente, il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25. Tra i nuovi obblighi: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro e tenerne conto per il giudizio di idoneità. In più, con la lettera n-bis si richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e valide motivazioni.</li>
<li style="text-align: justify;">Relativamente alla formazione di lavoratori e RLS, il nuovo Decreto aggiunge la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2. L’articolo 37 comma 2 era stato precedentemente modificato con il Decreto Fiscale del Governo Draghi e annunciava un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022. L’Accordo stabilisce i principali punti relativi alla formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) e la verifica dell’efficacia del nuovo Accordo relativamente alle attività formative e all’osservanza da parte di formatori e discenti.</li>
<li style="text-align: justify;">Il DL 48/2023, inoltre, sostituisce il comma 12 dell’art. 71 relativo agli obblighi del datore di lavoro rispetto all’utilizzo delle attrezzature di lavoro. Secondo il vecchio comma 12 per le verifiche, le ASL e l’ISPESL possono servirsi di soggetti pubblici o privati purché abilitati. I soggetti abilitati operano come incaricati di pubblico servizio, rispondendo alla struttura pubblica deputata a questo compito. Adesso, alla luce delle recenti modifiche, ASL e ISPESL (oggi INAIL) non potranno collaborare con soggetti pubblici e privati per l’effettuazione dei controlli periodici.</li>
<li style="text-align: justify;">In caso di noleggio o concessione di attrezzature di lavoro, il DL 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72 secondo il quale chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve attestarne il buono stato di conservazione. In aggiunta, dovrà ottenere e conservare per tutta la durata del noleggio dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione di chi li avrà in uso, la relativa formazione svolta e il possesso della specifica abilitazione<em>. </em>In seguito alla modifica la dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro, ma anche del noleggiatore di cui è necessario attestare la formazione e l’addestramento specifico obbligatorio.</li>
<li style="text-align: justify;">Infine, il DL 48/2023 aggiunge una parte all’art. 87, comma 2, lettera c), per ciò che concerne le sanzioni ai datori e agli altri soggetti per l’uso delle attrezzature. In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 in materia di attrezzature, il DL Lavoro introduce il collegamento al nuovo comma 4-bis che impone l’obbligo formativo anche per il datore di lavoro che utilizzi attrezzature da cui derivino responsabilità particolari.</li>
</ul>
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